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La nuova regolamentazione europea prevede un risarcimento dei passeggeri che viaggiano via mare in caso di ritardo in arrivo, calcolato in percentuale sul prezzo del biglietto (tasse e diritti esclusi) in funzione della durata teorica del viaggio.
Non rientrano in questo campo di applicazione i ritardi che intervengo a causa di condizioni meteorologiche che impediscano di viaggiare in sicurezza o in caso di circostanze straordinarie (cause di forza maggiore Regolamento UE 1177/2010).
In questi casi, nessuna compensazione è possibile.
Nella griglia che segue, i parametri dei risarcimenti:
Il risarcimento non può, in nessun caso, essere superiore all'importo del biglietto, tasse e diritti esclusi.
La richiesta/reclamo deve pervenire, imperativamente, entro 2 mesi dalla data del viaggio.
> Sintesi delle disposizioni relative ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare
Non rientrano in questo campo di applicazione i ritardi che intervengo a causa di condizioni meteorologiche che impediscano di viaggiare in sicurezza o in caso di circostanze straordinarie (cause di forza maggiore Regolamento UE 1177/2010).
In questi casi, nessuna compensazione è possibile.
Nella griglia che segue, i parametri dei risarcimenti:
Durata prevista del viaggio | ||||
---|---|---|---|---|
Fino a 4 ore | Da 4 a 8 ore | Da 8 a 24 ore | ||
Ritardo all'arrivo... | Almeno 1 ora | 25% | 0% | 0% |
Almeno 2 ore | 50% | 25% | 0% | |
Almeno 3 ore | 50% | 25% | 25% | |
Almeno 4 ore | 50% | 50% | 25% | |
Almeno 6 ore | 50% | 50% | 50% | |
Almeno 12 ore | 50% | 50% | 50% |
Il risarcimento non può, in nessun caso, essere superiore all'importo del biglietto, tasse e diritti esclusi.
La richiesta/reclamo deve pervenire, imperativamente, entro 2 mesi dalla data del viaggio.
> Sintesi delle disposizioni relative ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare